Informazioni ai sensi della legge 88/2009
Mapet srl
Sede: via Piane 9 Z. I. Campoceraso – Torre Le Nocelle (AV) – Italia
Codice Fiscale e Partita Iva: 02369470642 – Camera di Commercio di Avellino.

Le presenti condizioni generali di contratto regolamentano gli impegni di Mapet S.r.l. (nel seguito denominato il Fornitore) nella realizzazione, previa trasmissione di specifici ordinativi, dei beni richiesti dal Cliente secondo le specifiche tecniche dallo stesso comunicate o dalle parti concordate.

1.1 Efficacia delle condizioni generali – Le presenti condizioni generali trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
1.3 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione.

2.1 Gestione degli ordinativi – Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono definitivi solo se espressamente da questo accettati.
2.2 Gli ordini emessi dal Cliente e le relative accettazioni del Fornitore devono sempre rivestire la forma scritta.
2.3 L’ordine dovrà essere completo in tutte le sue parti: dati fiscali del Cliente, descrizione del bene, articolo, codice, riferimenti alle specifiche tecniche, riferimento all’offerta proposta dal Fornitore, prezzo, luogo di consegna ed altre indicazioni ritenute necessarie ai fini della corretta esecuzione dello stesso.
2.4 Eventuali dati o informazioni sulle caratteristiche e/o sulle specifiche tecniche dei beni contenute nelle offerte, preventivi, disegni, schede tecniche, cataloghi del fornitore sono vincolanti solo nella misura in cui vengano espressamente richiamati nell’ordine.

3.1 Specifiche tecniche – I beni oggetto della fornitura vengono realizzati utilizzando know how di proprietà unica del Fornitore; il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa in merito a presunti diritti di proprietà industriale sulla tecnologia applicata dal Fornitore nella realizzazione dei beni, per quanto questa possa avvenire anche sulla base di eventuali specifiche tecniche comunicate dal Fornitore.
3.2 Si precisa che i beni forniti possono essere realizzati sulla base di specifiche tecniche comunicate dal Cliente ovvero a seguito di attività di progettazione compiuta dallo stesso Fornitore.

3.3 Per specifiche tecniche si intendono i disegni e prototipi (ed eventuale altra informazione di carattere tecnico) che il
Cliente comunica al Fornitore e che consentano l’individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei beni da realizzare. Il Fornitore garantisce la riservatezza di quanto

ricevuto dal Cliente, impegnandosi a non farne divulgazione a terzi.
3.4 Nel caso di progettazione compiuta dal Fornitore, per conto del Cliente, resta inteso che tutti i risultati della progettazione saranno di proprietà unica del Fornitore. 3.5 La messa in produzione dei beni presuppone l’espressa accettazione da parte del Cliente dei prototipi realizzati dal Fornitore.

4.1 Quantitativi minimi – Qualora le parti abbiano concordato quantitativi minimi di acquisto, questi risulteranno certamente vincolanti per il Cliente che, a fronte dell’impegno del Fornitore a garantire per un determinato periodo una capacità produttiva corrispondente alla previsione di fabbisogno del Cliente, sarà tenuto a risarcire il Fornitore dei costi sostenuti nel caso non avesse provveduto ad ordinare e regolarmente pagare beni per un numero corrispondente a quantitativi minimi convenuti.

5.1 Proprietà stampati e documentazione – Tutti gli stampati (es. listini prezzi, cataloghi, offerte e documenti similari) e la documentazione resa disponibile dal Fornitore riguardante la sua attività produttiva, in particolare se riportante dati tecnici (es. schede tecniche di prodotto, disegni), è di proprietà esclusiva del Fornitore. Ne è vietata la riproduzione, anche solo parziale, se non preventivamente autorizzata.

6.1 Consegna – I termini di consegna, computati in giorni lavorativi, decorrono dalla data in cui sono pervenuti al Fornitore tutti i dati necessari per l’avvio della produzione, ovvero dalla data di approvazione definitiva da parte del Cliente del prototipo dei beni da produrre. Ogni variazione richiesta in fase di lavorazione solleva Fornitore dal rispetto dei termini concordati.
6.2 I termini devono considerarsi non essenziali e come tali non impegnano il Fornitore, salvo diversa esplicita indicazione. Il Fornitore non è comunque tenuto a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna.

6.3 La consegna dei beni avviene Franco Fabbrica del Fornitore. In ogni caso, i beni viaggiano a totale rischio e pericolo del Cliente anche qualora, per differente accordo, la consegna avvenga Franco Destino e/o con automezzo del Fornitore. E’ sempre onere del Cliente far valere nei confronti del vettore, e per conoscenza al Fornitore, le ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

7.1 Forza maggiore – Al verificarsi di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Fornitore – quali, a titolo puramente esemplificativo, scioperi, boicottaggio, serrata, guerra, eventi naturali o calamitosi, embargo, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ad impianti di produzione del Fornitore, interruzioni di energia, provvedimenti statali o di altro ente, nuovi gravami fiscali e non che possano limitare o ritardare i rifornimenti di materie prime e comunque aggravare le condizioni pattuite nonché altri impedimenti indipendenti dalla volontà del Fornitore che rendano temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la consegna – il termine di consegna verrà prorogato per un periodo pari a quello della durata dell’impedimento stesso.

7.2 In tal caso, il Fornitore, venuta a conoscenza dell’impedimento, comunicherà al Cliente l’esistenza dello stesso entro un congruo termine e, ove ciò non sia implicito nel tipo di impedimento, i suoi probabili effetti sull’obbligo della consegna.

8.1 Prezzi – I prezzi indicati nell’ordinativo sono intesi per merce imballata secondo gli usi del settore in relazione alla resa Franco Fabbrica. L’eventuale trasporto dei beni, così come gli eventuali imballi speciali specificatamente richiesti dal Cliente, verranno a questo addebitati in fattura separatamente.
8.2 Salvo diverso accordo, qualsiasi altra spesa o onere relativo alla commessa (prestazioni successive e complementari, IVA, dazi, spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento, tasse di registrazione del contratto ed in generale tutte le spese inerenti la commessa) sono a carico del Cliente.
9.1 Condizioni di pagamento – Le condizioni ed i termini di pagamento specificate in fase di offerta vengono indicati nell’ordinativo e quindi riportati sulle fatture. I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al domicilio del Fornitore, fatta salva diversa indicazione convenuta fra le parti.
9.2 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite decorreranno automaticamente, senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 7 punti percentuali).
9.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di provvedere alla cessione del proprio credito.
9.4 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (es. in caso di pretese contestazioni sulla corretta esecuzione delle commesse), se non previo accordo scritto con il Fornitore. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei beni oggetto di contestazione, né tanto meno, di altre commesse.
9.5 Resta inteso che i beni consegnati rimangono di proprietà del Fornitore fino a quando quest’ultimo non abbia ricevuto il pagamento completo.

10.1 Tolleranze – Nella fornitura dei beni potranno sussistere, per ciascun ordine, tolleranze di quantità in più o in meno rispetto alle quantità convenute nell’ordine stesso. In ogni caso, il fornitore ha facoltà di modificare a proprio piacimento dimensioni estetica e funzionalità.

10.2 Il Fornitore si riserva il diritto di poter eseguire la fornitura solo con quantitativi riferiti al minimo produttivo.

11.1 Verifica conformità beni – I beni devono essere verificati e controllati all’arrivo per la loro conformità all’ordinativo. Discordanze eventuali, riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei beni, nonché la presenza di non conformità apparenti dovranno essere sempre segnalate per iscritto, anche tramite fax, nel termine massimo di 8 giorni dal loro ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine i beni saranno considerati a tutti gli effetti accettati.

12.1 Contestazioni – Il Fornitore garantisce la conformità dei beni prodotti ai prototipi ed alle specifiche tecniche convenute con il Cliente. Le contestazioni dovranno essere comunicate al Fornitore entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta della non conformità; esse non comporteranno la risoluzione della commessa, bensì, dopo adeguato controllo effettuato dal Fornitore entro congruo termine dalla contestazione, la possibilità di procedere alla eliminazione della non conformità ovvero alla sostituzione dei beni risultati non conformi, salvo diversa decisione da parte del Fornitore stesso dovuta a ragioni obiettive di impossibilità di eliminazione della non conformità e/o di sostituzione dei beni.

12.2 La presente garanzia ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna dei beni.
12.3 Ogni eventuale reclamo deve specificare con precisione la non conformità riscontrata; i beni oggetto di contestazione devono essere sempre messi a disposizione degli incaricati del Fornitore per la verifica del difetto denunciato ovvero, seguendo le indicazioni rese dal Fornitore, a questo restituiti.
12.4 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del Fornitore comunque originata dai beni forniti. In particolare, non potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei beni stessi.
12.5 La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie, manomissioni, uso improprio, conservazione negligente dei beni forniti, cause di forza maggiore. Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non esonera il Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di beni prevista dallo specifico ordine.

13. Resi di beni – Non si accettano resi di beni se non espressamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. I resi devono comunque essere integri, imballati (possibilmente nell’imballo originale) e accompagnati da bolla di reso, assumendosene il Cliente tutti i costi e rischi.

14. Sospensione o annullamento degli ordinativi – Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà del Fornitore di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei beni alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

15.1 Risoluzione delle controversie – Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro del Fornitore.
15.2 Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Fornitore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Cliente.

16.1 Legge applicabile – Le presenti condizioni generali di vendita ed i singoli ordini sono disciplinate secondo la legge italiana.